15 maggio 2016

53.16) Dando troppi privilegi ai gay, l'Italia ha di fatto cambiato nome.







 Con la legge sulle  unioni civili il sogno dei gay è diventato realtà.
L’Italia ha cambiato nome.
da ITALY a ITALgaY

Infatti con l'approvazione della legge sulle unioni civili, i gay hanno più diritti degli altri.
I gay italiani,  da ghettizzati ed emarginati, come purtroppo accadeva, adesso   sono diventati dei cittadini  privilegiati (passando quindi  i nostri legislatori da un errore ad un altro errore).
Vediamo su quali fondamenti pratici si basa  questa affermazione.


Iter  burocratico 

a) Per le coppie che intendono unirsi in matrimonio ,  sono  indispensabili  le pubblicazioni, e nel rito matrimoniale  devono essere “recitate” delle formule  e dei giuramenti e impegni particolari.

b) Nella convivenza, che  fu a suo tempo   istituita per i rapporti eterosessuali, le coppie che vogliono regolamentare davanti alla legge la convivenza devono presentare apposita richiesta di iscrizione all'anagrafe del comune e la dichiarazione del luogo di residenza  specificando che si tratta di una convivenza per vincoli.


c) Senza tanti obblighi burocratici invece,  l’unione civile  (che è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso) , si costituisce nel momento in cui i due partner  presentano una dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni.
Per  i due desiderosi di unirsi civilmente non sono contemplate le pubblicazioni e neppure avranno bisogno di giuramenti o di formule da recitare. 
L’ufficiale di Stato Civile si occuperà semplicemente  di compilare e di consegnare  loro  un certificato all'interno del quale verranno inseriti dati anagrafici (della coppia e dei testimoni), la residenza e il regime patrimoniale da essi scelto.

Patrimonio,   fiscalità, previdenza e successione

Dal punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati, il che significa che le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una scelta differente.
Sia per il matrimonio che per le unioni civili è previsto  l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni ed in entrambi i casi i componenti della coppia   hanno  il diritto di successione.
 (Rispetto al matrimonio però, per le unioni civili c’è una differenza importante: dato che per queste ultime non è prevista -per il momento -  la possibilità di adozione, i partner non potranno accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari).
I conviventi invece, per regolamentare i loro rapporti patrimoniali, devono firmare un contratto di convivenza predisposto da un avvocato o da un notaio all'interno del quale indicare le proprie decisioni sulla materia. 
Inoltre, per i partner della coppia convivente  non è previsto il diritto di successione.

 Il cognome

Nelle coppie unite in matrimonio, la moglie assume il cognome del marito.
 Per quanto riguarda le unioni civili invece, i partner dovranno presentare una dichiarazione attraverso la quale comunicano la decisione di assumere un cognome comune. Si potrà scegliere liberamente quale utilizzare tra i due.
 I conviventi invece  mantengono ognuno il proprio cognome.
 I figli

 La prima differenza tra matrimonio e unione civile risiede nella mancata possibilità per gli unionisti  di adottare un bambino o di ricorrere alla procreazione coinvolgendo una terza persona, il cosiddetto utero in affitto. 
 Non solo,ma, non essendoci  ancora una legge  per la  stepchild adoption,  succede che  a differenza di quanto accade per il matrimonio in cui i bambini nati vengono considerati dalla legge figli di entrambi i genitori, i bambini nati durante l’unione civile saranno figli del solo genitore biologico. 
E' però previsto il diritto di rivolgersi ad un giudice che, sfruttando il vuoto legislativo esistente, potrà  decidere   di concedere o meno  la stepchild adoption anche se   non c’è alcuna garanzia di ottenere il risultato sperato.
Per quanto riguarda la convivenza, la legge non prevede per la coppia convivente la possibilità dell'adozione, a meno che la convivenza duri da più di tre anni e vi sia l'impegno, pubblico e scritto  davanti al notaio,  al matrimonio. I conviventi hanno però diritto alla stepchild adoption.
Obbligo di fedeltà

 Per le Unioni Civili  e per le convivenze l'obbligo di fedeltà non è previsto.

 Nel matrimonio, invece,  l'infedeltà  può far scattare per le coppie sposate  “l’addebito”che darà poi origine davanti a un giudice a una sentenza di divorzio .
 Rottura, divorzio e separazione

 a)matrimonioLe coppie sposate,  prima di  procedere  a un nuovo vincolo matrimoniale devono rispettare il periodo di separazione previsto dalla legge.


b))unione civile :I partner uniti civilmente, a differenza delle coppie sposate, non dovranno rispettare il periodo di separazione, ma potranno aver accesso direttamente al divorzio.
Basterà ricorrere all'ufficiale di Stato Civile e non al Giudice, firmando una comunicazione nella quale si dichiarerà la volontà di sciogliere l’unione. 
A differenza che nel matrimonio,   i partner della coppia   dell'unione civile, non potranno però accampare come  pretesto per il divorzio  la mancata consumazione del rapporto.
c) convivenza.Per quanto riguarda la convivenza, in caso di rottura la ex coppia dovrà recarsi davanti al giudice  affinché esso stabilisca chi dei  due debba eventualmente  ricevere gli alimenti trovandosi in stato di bisogno. Inoltre, se è  stato disciplinata nel contratto di convivenza  il regime patrimoniale della coppia,  si dovrà presentare un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune accordo.
Casi particolari  di rilevanza penale.

 Nel matrimonio, in caso di omicidio del coniuge, per  marito e moglie si applicano delle aggravanti che aumentano la pena da 21-24 anni a 24-30 anni.

Nelle unioni civili e nelle convivenze  non è prevista nessuna aggravante  in caso di omicidio del partner.

Nel caso di sequestro di persona, nel matrimonio  il pm può bloccare i beni utilizzabili dal coniuge per pagare il riscatto, ma il blocco non può essere imposto al componente la coppia   legato da unione civile con il rapito.
Nel caso di abuso d'ufficio  commesso in veste di pubblico ufficiale, se il reato è stato commesso per favorire gli interessi  dell'altro componente la coppia,gli uniti civilmente non potranno essere perseguiti,   mentre invece   il reato è previsto nel matrimonio e nelle convivenze in caso di favori al coniuge o al convivente.
N.B.
I privilegi concessi ai componenti delle unioni civili sono molti  e non finiscono qui, perché questa è stata solo una carrellata delle incongruenze più evidenti  che la legge  appena approvata contiene, facendo di fatto  dei gay, (o LGBT come adesso preferiscono farsi chiamare),  o comunque di  coloro che si uniscono  civilmente  dei cittadini con più diritti degli altri, il che, se storicamente li compensa dei torti  subiti per secoli, non  giustifica però che adesso essi siano trattati da  cittadini privilegiati 



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