L’Italia ha cambiato nome.
da ITALY a ITALgaY
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Infatti con l'approvazione della legge sulle unioni civili, i gay hanno più diritti degli altri.
I gay italiani, da ghettizzati ed emarginati, come purtroppo accadeva, adesso sono diventati dei cittadini privilegiati (passando quindi i nostri legislatori da un errore ad un altro errore).
Vediamo su quali fondamenti pratici si basa questa affermazione.
a) Per le coppie che intendono unirsi in matrimonio , sono indispensabili le pubblicazioni, e nel rito matrimoniale devono essere “recitate” delle formule e dei giuramenti e impegni particolari.
b) Nella convivenza, che fu a suo tempo istituita per i rapporti eterosessuali, le
coppie che vogliono regolamentare davanti alla legge la convivenza
devono presentare apposita richiesta di iscrizione all'anagrafe del comune e la dichiarazione del luogo di residenza specificando che si tratta di una convivenza
per vincoli.
(Rispetto al matrimonio però, per le unioni civili c’è una differenza importante: dato che per queste ultime non è prevista -per il momento - la possibilità di adozione, i partner non potranno accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari).
E' però previsto il diritto di rivolgersi ad un giudice che, sfruttando il vuoto legislativo esistente, potrà decidere di concedere o meno la stepchild adoption anche se non c’è alcuna garanzia di ottenere il risultato sperato.
Nel caso di sequestro di persona, nel matrimonio il
pm può bloccare i beni utilizzabili dal coniuge per pagare il riscatto, ma il blocco non può essere imposto al componente la coppia legato da unione civile con il rapito.
I gay italiani, da ghettizzati ed emarginati, come purtroppo accadeva, adesso sono diventati dei cittadini privilegiati (passando quindi i nostri legislatori da un errore ad un altro errore).
Vediamo su quali fondamenti pratici si basa questa affermazione.
Iter burocratico
a) Per le coppie che intendono unirsi in matrimonio , sono indispensabili le pubblicazioni, e nel rito matrimoniale devono essere “recitate” delle formule e dei giuramenti e impegni particolari.
c) Senza tanti obblighi burocratici invece, l’unione civile (che è
un istituto valido per le coppie dello stesso sesso) , si costituisce nel momento in cui i
due partner presentano una dichiarazione
all'ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni.
Per i due desiderosi di unirsi civilmente non sono contemplate le pubblicazioni e neppure avranno bisogno di giuramenti o di formule da recitare.
L’ufficiale di Stato Civile si occuperà semplicemente di compilare e di consegnare loro un certificato all'interno del quale verranno inseriti dati anagrafici (della coppia e dei testimoni), la residenza e il regime patrimoniale da essi scelto.
L’ufficiale di Stato Civile si occuperà semplicemente di compilare e di consegnare loro un certificato all'interno del quale verranno inseriti dati anagrafici (della coppia e dei testimoni), la residenza e il regime patrimoniale da essi scelto.
Patrimonio, fiscalità, previdenza e successione
Dal punto di vista economico,
matrimonio e unioni civili sono equiparati, il che significa che le coppie
unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei
beni, a meno che non indichino una scelta differente.
Sia per il matrimonio che per le unioni civili è previsto l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni ed in entrambi i casi i componenti della coppia hanno il diritto di successione.(Rispetto al matrimonio però, per le unioni civili c’è una differenza importante: dato che per queste ultime non è prevista -per il momento - la possibilità di adozione, i partner non potranno accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari).
I conviventi
invece, per regolamentare i loro rapporti patrimoniali, devono firmare un contratto di convivenza predisposto da un avvocato o da un notaio all'interno del quale indicare le proprie decisioni sulla materia.
Inoltre, per i partner della coppia convivente non è previsto il diritto di successione.
Il cognome
Nelle coppie unite in matrimonio, la
moglie assume il cognome del marito.
Per quanto riguarda le unioni civili invece, i
partner dovranno presentare una dichiarazione attraverso la quale comunicano la
decisione di assumere un cognome comune. Si potrà scegliere liberamente quale
utilizzare tra i due.
I conviventi invece mantengono ognuno il proprio
cognome.
I figli
La prima differenza tra matrimonio e unione civile risiede nella
mancata possibilità per gli unionisti di adottare un
bambino o di ricorrere alla procreazione coinvolgendo una terza persona, il cosiddetto utero in
affitto.
Non solo,ma, non essendoci ancora una legge per la stepchild adoption, succede che a
differenza di quanto accade per il matrimonio in cui i bambini nati vengono
considerati dalla legge figli di entrambi i genitori, i bambini nati durante
l’unione civile saranno figli del solo genitore biologico. E' però previsto il diritto di rivolgersi ad un giudice che, sfruttando il vuoto legislativo esistente, potrà decidere di concedere o meno la stepchild adoption anche se non c’è alcuna garanzia di ottenere il risultato sperato.
Per quanto riguarda la convivenza,
la legge non prevede per la coppia convivente la possibilità dell'adozione, a
meno che la convivenza duri da più di tre anni e vi sia l'impegno, pubblico e scritto davanti al notaio, al matrimonio. I
conviventi hanno però diritto alla stepchild adoption.
Obbligo di fedeltà
Per le Unioni Civili e per le convivenze l'obbligo di fedeltà non è previsto.
Nel matrimonio, invece, l'infedeltà può far scattare per le coppie sposate “l’addebito”che darà poi origine davanti a un giudice a una sentenza di divorzio .
Nel matrimonio, invece, l'infedeltà può far scattare per le coppie sposate “l’addebito”che darà poi origine davanti a un giudice a una sentenza di divorzio .
Rottura, divorzio e separazione
a)matrimonio. Le coppie sposate, prima di procedere a un nuovo vincolo matrimoniale, devono rispettare il periodo di
separazione previsto dalla legge.
A differenza che nel matrimonio, i partner della coppia dell'unione civile, non potranno però accampare come pretesto per il divorzio la mancata consumazione del rapporto.
b))unione civile :I partner uniti civilmente, a
differenza delle coppie sposate, non dovranno rispettare il periodo di
separazione, ma potranno aver accesso direttamente al divorzio.
Basterà ricorrere all'ufficiale di Stato Civile e non al Giudice, firmando una comunicazione nella quale si dichiarerà la volontà di sciogliere l’unione. A differenza che nel matrimonio, i partner della coppia dell'unione civile, non potranno però accampare come pretesto per il divorzio la mancata consumazione del rapporto.
c) convivenza.Per quanto riguarda la convivenza,
in caso di rottura la ex coppia dovrà recarsi davanti al giudice affinché esso stabilisca chi dei due debba eventualmente ricevere gli alimenti
trovandosi in stato di bisogno. Inoltre, se è stato disciplinata nel contratto di
convivenza il regime patrimoniale della coppia, si dovrà presentare
un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune
accordo.
Casi particolari di rilevanza penale.
Nel matrimonio, in
caso di omicidio del coniuge, per marito e moglie si applicano delle
aggravanti che aumentano la pena da 21-24 anni a 24-30 anni.
Nelle unioni civili e nelle convivenze non è prevista nessuna aggravante in caso di omicidio del partner.
Nel caso di abuso d'ufficio commesso in veste di pubblico ufficiale, se il reato è stato commesso per favorire gli interessi dell'altro componente la coppia,gli uniti civilmente non potranno essere perseguiti, mentre invece il reato è previsto nel matrimonio e nelle convivenze in caso di favori al coniuge o al convivente.
N.B.
I privilegi concessi ai componenti delle unioni civili sono molti e non finiscono qui, perché questa è stata solo una carrellata delle incongruenze più evidenti che la legge appena approvata contiene, facendo di fatto dei gay, (o LGBT come adesso preferiscono farsi chiamare), o comunque di coloro che si uniscono civilmente dei cittadini con più diritti degli altri, il che, se storicamente li compensa dei torti subiti per secoli, non giustifica però che adesso essi siano trattati da cittadini privilegiati.
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